Come funziona l'infortunistica stradale: dal risarcimento danni agli incidenti senza assicurazione.


Infortunistica


Il termine “infortunistica” identifica la disciplina che studia le cause e le conseguenze degli infortuni e dei sinistri in generale. L’incidente stradale viene definito come “quell’evento in cui è coinvolto almeno un veicolo sulla rete stradale, verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, che comporti lesioni a persone” (ma anche danni a cose - N.d.A.) - (Convenzione di Vienna del 1968, UNECE, ITF, Eurostat).


Risarcimento incidenti stradali


Quando si è coinvolti in un incidente stradale si entra quasi sempre nell’ambito del risarcimento danni per l’ottenimento del quale, prima di istituire il giudizio ma anche nel corso dello stesso, previa sua sospensione, il nostro ordinamento impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni.

La richiesta dei danni può essere inviata direttamente al proprio assicuratore nei casi in cui è possibile applicare la procedura del risarcimento diretto. Tale procedura, facoltativa, si applica solo per gli incidenti occorsi tra non più di due veicoli a motore con targa italiana regolarmente assicurati con polizza di responsabilità civile automobilistica, solo se il sinistro avviene in Italia.

Il danneggiato, in tal caso, viene risarcito direttamente dalla propria compagnia di assicurazioni. La richiesta di risarcimento danni può in alternativa essere indirizzata all’assicurazione del responsabile civile, ovvero del soggetto che con la sua condotta ha causato, in tutto o in parte l’incidente.


Incidente senza assicurazione


Se il responsabile del sinistro impedisca la sua identificazione, ovvero nella ipotesi in cui la sua vettura non sia assicurata, il danneggiato può inviare la richiesta di risarcimento dei danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.). Inoltre, quando la compagnia di assicurazioni non intende riconoscere al danneggiato il diritto al risarcimento, oppure quando offre una somma inferiore rispetto al valore del danno, quest’ultimo potrà adire l’Autorità Giudiziaria civile al fine di vedersi riconoscere la somma risarcitoria corretta.


Danni risarcibili incidenti


Quanto al tipo di danno risarcibile, va distinto il danno materiale, cioè alle cose, generalmente i danni riportati dal veicolo, dal danno fisico, cioè alla persona, le lesioni fisiche – lievi o severe – e morali, subite. Infine, va sottolineato che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale può prescriversi, ovvero si estingue quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge. A tal proposito è importante ricordare che l’art. 2947 c.c. dispone:
- una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.);
- una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.);
- una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.

La regola generale postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale; il termine può essere “allungato” nell’ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Naturalmente, questo accade solo allorché per l’illecito penale sia stabilita una prescrizione più lunga, in caso contrario trova applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell’azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all’astratta previsione dell’illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004), tuttavia è pur sempre necessario l’accertamento del fatto reato.

Contattaci per maggiori informazioni